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sabato 2 Dicembre 2023
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Legge regionale per i giovani n.1/2016 – Regione Umbria

In Umbria, negli ultimi anni, il tema dei giovani è stato al centro dell’attenzione, sia in termini di riflessione politica che di strategie d’intervento operativo. Sulla scia della approvazione della Legge 285/97 si sono sviluppate interessanti progettualità nei settori dell’aggregazione giovanile e della partecipazione, con la nascita di consulte e forum giovanili. A partire dal 2008, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “I giovani sono il presente” (cui ha fatto seguito la sottoscrizione di una prima intesa tra la Regione Umbria, il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive – Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico), a livello regionale sono stati avviati interventi strutturati volti a promuovere concretamente i diritti della popolazione giovanile compresa tra i 14 e i 30 anni.

Le osservazioni emerse sono state acquisite nel disegno di legge di cui alla DGR n. 308 del 16/03/2015 recante in oggetto: “Norme in materia di politiche giovanili.”. La proposta, con successivi aggiornamenti, è stata approvata dall’Assemblea legislativa dell’Umbria ed è divenuta la legge regionale n. 1 del 1 febbraio 2016, recante “Norme In materia di politiche giovanili – Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”.

Nella legge sono contenuti più richiami alla valorizzazione della partecipazione dei giovani. In particolare, l’art. 1 afferma che i giovani sono una risorsa essenziale della comunità regionale; l’art. ART. 2, COMMA f) afferma che la Regione “promuove l’impegno civile e politico dei giovani favorendo la cittadinanza attiva, le forme innovative di partecipazione ai processi decisionali, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile, anche costituiti in rete, gruppi informali e comitati e favorisce i progetti di servizio civile e la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;” e l’art. 5 che i Comuni “favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con gli stessi e con le loro rappresentanze anche attraverso forum, consigli comunali aperti e forme innovative di consultazione”.

L’art. 14 estende il diritto di voto ai giovani residenti nel tenitorio regionale, quindi anche se non cittadini italiani, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, in riferimento ai referendum consultivi regionali, al diritto di promuovere petizioni e al diritto di partecipare al processo decisionale della consultazione. L’art. 24, infine, istituisce la Consulta regionale dei giovani che, tra l’altro, esprime parere obbligatorio sulla programmazione triennale e annuale della Regione in materia di politiche giovanili. La Consulta è prevista dall’art. 24 della legge regionale n.1/2016, la Giunta regionale ne ha disciplinato il funzionamento e le modalità di nomina dei componenti (DGR 895/2016).

Composizione della Consulta regionale dei giovani

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